CASSA INTEGRAZIONE. FACCIAMO UN PO’ DI CHIAREZZA
IL PRIMO E NECESSARIO SOSTEGNO AI CITTADINI IN QUESTO PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA
La Cassa Integrazione è un primo e necessario sostegno alle imprese e, soprattutto, ai cittadini prevista dal decreto 1 marzo 2020 per far fronte all’emergenza sanitaria attualmente in corso in Italia. In attesa di una circolare INPS che attuerà il Decreto Cura Italia, il presidente del Consiglio Conte ha ribadito, in conferenza stampa, che è a lavoro per far arrivare la Cassa Integrazione entro aprile o addirittura prima.
MA COSA È LA CASSA INTEGRAZIONE?
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La Cassa Integrazione un’indennità finalizzata a sostenere il salario dei lavoratori di imprese che si trovano in determinate situazioni di difficoltà, a fronte delle quali richiedono una riduzione o una sospensione del rapporto di lavoro. In pratica, è un ammortizzatore sociale che consente alle aziende in momentanea difficoltà produttiva, di sollevarsi dai costi della manodopera non utilizzata, consentendo ai lavoratori di riprendere il lavoro una volta superata tale difficoltà.
La Cassa Integrazione può essere ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS) ed in deroga (CIGD). Normalmente è anticipata dal datore di lavoro e ne possono beneficiare tutti i lavoratori che, al momento della richiesta all’INPS da parte del datore di lavoro, hanno maturato almeno 90 giorni di lavoro presso l’unità produttiva.
QUALI SONO LE DIFFERENZA TRA CIGO, CIGS E CIGD?
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La Cassa Integrazione Ordinaria può essere richiesta per sospensione dell’attività produttiva causata da eventi o situazioni non imputabili al datore di lavoro; l’importo che viene corrisposto è pari all’80% della retribuzione totale ed è erogata per una massimo di tre mesi, prorogabili a 12 nel caso di eventi di particolare gravità.
La cassa Integrazione Straordinaria può essere richiesta invece in caso di eventi aziendali strutturali che non compromettono l’attività aziendale. I lavoratori hanno diritto a percepire un’integrazione dello stipendi pari all’80 per cento della retribuzione che sarebbe spettata ai lavoratori interessati per tutte le ore di lavoro non effettuate. La durata complessiva della cassa integrazione straordinaria nell’arco di un quinquennio mobile è differente sulla base del motivo per cui è stata richiesta.
La cassa integrazione in deroga è rivolta ai lavoratori che non potrebbero accedere alla cassa integrazione altrimenti, e viene quindi concessa nel caso di aziende che operano in determinate aree regionali oppure che operano in specifici settori produttivi in base ad appositi accordi governativi. La durata e l’importo dell’indennità seguono le stesse regole della cassa integrazione ordinaria e straordinaria.
CORONAVIRUS. LE NOVITÀ SULLA CASSA INTEGRAZIONE
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Un procedura semplificata e l’estensione alle aziende anche di dimensioni minori sono le novità introdotte con il Decreto Cura Italia per affrontare l’emergenza Coronavirus. L’obiettivo è evitare che l’emergenza sanitaria e l’isolamento forzato si ripercuotano sugli stipendi dei lavoratori.
La durata è fissata in 9 settimane, decorrenti dal 23 febbraio 2020. L’accesso alla Cassa Integrazione Ordinaria è notevolmente semplicità tramite la causale unica Covid-19 nazionale per le domande. Anche le piccole imprese potranno accedere a tutte le diverse tipologie di Cassa Integrazione ed il pagamento dell’indennità del dipendente, pari all’80% della retribuzione ordinaria, sarà effettuato direttamente dall’INPS. Per il ricorso alla Cassa Integrazione in Deroga è obbligatorio un accordo preventivo con le organizzazioni sindacali.
Con il Decreto Cura Italia, la Cassa Integrazione è estesa anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020. Per il pagamento diretto ai lavoratori delle integrazioni salariali è in uso il Modello SR41 semplicato che il datore di lavoro deve compilare e inviare all’INPS per permettere il pagamento della prestazione.
Il modello prevede una serie di misure semplicità, tra cui:
• non è più previsto l’obbligo di firma da parte del lavoratore del modello cod. “SR41”;
• le dichiarazione di responsabilità da parte del lavoratore, contenute nel quadro G del modello cartaceo dell’“SR41”, non saranno più autocertificate, ma verranno controllate d’ufficio dall’INPS;
• la certificazione dell’IBAN tramite modello SR163 non è più obbligatoria;
• non è più obbligatorio compilare i dati relativi allo stato civile, titolo di studio, partecipazione a lavori socialmente utili ed eventuali periodi effettuati;
• infine, è possibile l’invio di flussi relativi a periodi più ampi di una singola mensilità, al fine di ridurre il numero di file “SR41” da trasmettere.
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